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La Suprema Corte rileva che i giudici del riesame non hanno compiutamente valutato il presupposto di cui all’ art. 10, comma 4, L. n. 146 del 1998, in quanto la società e i soci - adducendo la situazione conflittuale esistente e il conseguente licenziamento di due dipendenti, derivato dall’esigenza di sciogliere il rapporto sociale - avevano correttamente evidenziato la sussistenza di elementi oggettivi che inducevano a ritenere inadeguato il percorso tecnico - metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima del reddito, pur in presenza di cause particolari che avevano influito negativamente sul normale svolgimento dell'attività. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 8706 del 10 Aprile 2013.